Al tempo della pandemia i Tribunali di merito iniziano già a pronuciarsi sul diritto dei lavoratori a svolgere la prestazione lavorativa in “smart working” disciplinata in via generale dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81 ed oggetto di numerose previsioni nella recente normativa d’urgenza atta a prevenire la diffusione del Covid-19.
IL CASO
Il Tribunale di Grosseto con la pronuncia del 22.4.2020 ha deciso il seguente caso.
Un impiegato, addetto al servizio di assistenza legale e contenzioso, lamentava di non essere stato adibito al lavoro agile e che il datore di lavoro gli proponeva in alternativa la sospensione non retribuita ovvero la fruizione di ferie “anticipate” (ossia da computarsi su un monte ferie non ancora maturato).
L’azienda (società per azioni che opera nel settore dell’energia) non assumeva nel giudizio l’impossibilità di ricorrere al lavoro agile che, anzi, aveva attuato nei confronti dei dipendenti del medesimo reparto.
Argomentava inoltre che le previsioni normative emergenziali si fossero limitate a mere raccomandazioni o a fare riferimento alla semplice possibilità del ricorso al lavoro agile escludendo un dovere datoriale in tal senso.
Adduceva peraltro motivazioni di carattere organizzativo effettivamente del tutto poco plausibili riguardo alla impossibilità di soddisfare la richiesta del dipendente (costi per configurazione PC; che il ricorrente si trovava in malattia quando l’azienda aveva attivato la modalità “smart” per gli altri dipendenti e che non sarebbe stato possibile modificare l’organigramma del personale cui era consentito di lavorare da remoto).
LA SOLUZIONE DEL TRIBUNALE
Il ricorso al lavoro agile non è oggetto – anche a seguito della normativa “anti-covid”- di una previsione cogente.
Pertanto la valutazione di ricorrervi o meno NON appartiene alla sfera del Giudice: tale valutazione è propria dell’esercizio del potere di iniziativa imprenditoriale garantito costituzionalmente.
Tuttavia, laddove l’imprenditore vi fa ricorso, non deve agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore, tanto più laddove vi siano motivi di priorità legati a motivi di salute (nel caso esaminato dal Tribunale il lavoratore, oltre che unico del reparto escluso dal lavoro agile, avrebbe invece dovuto avere accesso prioritario in quanto affetto da una patologia polmonare).
Quanto alla misura del godimento delle ferie, il Tribunale ha chiarito che essa è misura subordinata laddove il datore di lavoro abbia fatto ricorso al lavoro agile.
Inoltre il ricorso a ferie non ancora maturate si profila contrario al principio generale per cui le ferie (maturate) servono a compensare il lavoro svolto con periodi di riposo consentendo il recupero delle energie e maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.