Buono Spesa Covid-19: spetta anche allo straniero irregolare.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con il decreto 21.4.2020 n. 12835 che, richiamata l’ordinanza 658 / 2020 del Capo Dipartimento Protezione Civile con cui si assegnava ai Comuni italiani un contributo di 400 milioni di Euro per misure di solidarietà alimentare, ha affermato come non possono essere poste dai Comuni tra i requisiti per l’accesso al beneficio del buono spesa condizioni, come la residenza, che non sono previste dalla norma che lo ha previsto.
Per individuare il legame con il territorio del Comune tenuto alla erogazione può essere sufficiente la abituale dimora dell’avente diritto.

Il buono spesa infatti cerca di far fronte alla situazione di grave indigenza nella quale si sono trovati i soggetti più vulnerabili.

Il diritto alla alimentazione rientra nel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano necessariamente a tutti gli individui.
Lo straniero gode nel nostro paese di tutti i diritti fondamentali e riconducibili al nucleo irriducibile della persona umana.

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UNO STRANO E SURREALE 25 APRILE

Un amico giorni fa mi ha detto: “il 3 maggio apriranno tutto perché secondo la Costituzione finisce il tempo massimo della durata dello stato di emergenza”.

Ma la Costituzione non prevede in verità alcun articolo a disciplinare lo “stato di emergenza o d’eccezione” per situazioni interne che non si riferiscono all’emergenza bellica internazionale (art. 78 Cost. Stato di Guerra). Peraltro, i lavori dell’Assemblea Costituente testimoniano che la questione fu oggetto di discussione ma -fortunatamente- non trovò seguito. Ci fu chi argomentò come la sospensione delle Libertà Costituzionali in altre situazioni sarebbe equivalsa a sospendere la stessa idea di democrazia.

La decretazione di urgenza COVID dell’esecutivo si fonda sulla Legge 225 /1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile che all’art. 5 comma 1 bis prevede che “la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni, prorogabile ancora per non più di ulteriori 180 giorni”.

Quindi considerato che in Italia il Presidente Conte ha dichiarato lo stato di emergenza il giorno dopo l’annuncio del 30.1.2020 dell’O.M.S di “emergenza sanitaria globale”, potremmo averne ancora per un bel po’…

Mi rassicura però che nella gestione di questa emergenza sono stati messi in campo strumenti di soft law e in particolare la cd. moral suasion. Si è fatto leva cioè sulla forza morale della democrazia, che non è solo il diritto di avere diritti ma, in virtù del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione, è anche il dovere di avere doveri.

Buon 25 aprile a tutti

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