Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con il decreto 21.4.2020 n. 12835 che, richiamata l’ordinanza 658 / 2020 del Capo Dipartimento Protezione Civile con cui si assegnava ai Comuni italiani un contributo di 400 milioni di Euro per misure di solidarietà alimentare, ha affermato come non possono essere poste dai Comuni tra i requisiti per l’accesso al beneficio del buono spesa condizioni, come la residenza, che non sono previste dalla norma che lo ha previsto.
Per individuare il legame con il territorio del Comune tenuto alla erogazione può essere sufficiente la abituale dimora dell’avente diritto.
Il buono spesa infatti cerca di far fronte alla situazione di grave indigenza nella quale si sono trovati i soggetti più vulnerabili.
Il diritto alla alimentazione rientra nel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano necessariamente a tutti gli individui.
Lo straniero gode nel nostro paese di tutti i diritti fondamentali e riconducibili al nucleo irriducibile della persona umana.