L’abitudine di pagare in ritardo l’assegno fissato dal Giudice per il mantenimento del coniuge è frequente e costituisce una forma di violenza psicologica non trascurabile soprattutto tenuto conto che le finalità dell’assegno, salvo rari casi, sono quelle di far fronte ad esigenze di vita primarie.
E’ noto che se il coniuge obbligato non provvede al pagamento dell’assegno di mantenimento dell’altro coniuge la Legge prevede la possibilità di richiedere che detto l’obbligo sia posto a carico del terzo debitore (si tratta del datore di lavoro o dell’Ente pensionistico).
La legge parla esattamente di “inadempienza”.
Ma cosa dire di un breve ritardo, ovviamente reiterato? E’ possibile considerarlo inadempimento rilevante per chiedere al Giudice di porre l’obbligo di pagamento a carico del terzo?
Secondo la giurisprudenza (vedi da ultimo Cass. 5604/2020) tale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice il quale dovrà valutare le circostanze del caso concreto e decidere se il comportamento dell’obbligato susciti dubbi in relazione alla esattezza ed alla regolarità del futuro adempimento.
Esaminiamo un interessante caso concreto deciso dal Tribunale di Terni con la sentenza del 18.3.2020.
Una signora separata lamentava la corresponsione del mantenimento da parte del marito con alcuni giorni di ritardo: egli avrebbe dovuto pagare esattamente il 20 di ogni mese ed invece aveva corrisposto il mantenimento di gennaio 2019 il 31, quello di febbraio il 4 marzo, quello di aprile il 3.maggio, quello di maggio il 4 giugno, quello di giugno il 2 luglio, quello di luglio il 5 agosto, quello di agosto il 3 settembre. Inoltre, da settembre a dicembre aveva omesso il pagamento sanando però il debito subito dopo la notifica del precetto.
Secondo la valutazione prudenziale di cui sopra si è detto, valutazione che deve tenere conto di tutte le circostanza del caso concreto, il Tribunale si è espresso in questi termini: “il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento anche se con pochi giorni di ritardo legittima ove idoneo a determinare fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, l’emanazione dell’ordine ai terzi in quanto la funzione che adempie l’assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi”.
Nel caso esaminato dal Tribunale l’assegno aveva un ammontare di € 300,00. L’ammontare non elevato del mantenimento e la sua vocazione alimentare è stato ulteriore indice di valutazione dell’apprezzamento dell’incertezza derivante dal ritardo.