COVID-19: DIRITTO AL RIMBORSO VACANZE

Il Decreto cd. “Cura Italia” (D.L. 13.3.2020. n. 18) aveva già previsto e disciplinato il diritto al rimborso dei pacchetti turistico ovvero dei titoli di viaggio nei casi in cui i soggetti acquirenti non possono usufruirne perché in qualche modo direttamente interessati dal contagio (perché ad esempio positivi, ovvero tenuti alla permanenza domiciliare con sorveglianza attiva e/o ricovero).

La Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge 18/2020 ha oggi introdotto anche specifiche disposizioni in relazione a tutti i soggiorni e viaggi da effettuarsi nel periodo 11 marzo – 30 settembre 2020 in Italia o all’estero. Esattamente il comma 11 dell’art. 88 bis prevede il diritto al rimborso per tutti quei contratti di viaggio con “effetto” in tale periodo (indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto) a condizione che le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

In entrambi i casi il contratto si scioglie per sopravvenuta impossibilità della prestazione e sono rimborsabili tutti gli acconti versati.

L’operatore turistico che ha incassato l’acconto può emettere a sua scelta, in sostituzione del rimborso, un voucher dello stesso importo valido per un anno dall’emissione.

Le norme di cui all’art. 88 bis della L. 27/2020 vengono definite dalla stessa Legge di “applicazione necessaria”: ciò significa che esse prevalgono sulla eventuale legge straniera regolatrice del contratto.

Nel primo caso dunque il contraente che non può usufruire della prestazione dovrà formulare la richiesta del rimborso all’operatore turistico allegando, oltre alla copia del contratto e/o del titolo di viaggio la documentazione che attesta l’impedimento da COVID-19. La Legge prevede che l’operatore deve provvedere a corrispondere il rimborso ovvero ad emettere il voucher non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Nel secondo caso invece per effettuare la richiesta di rimborso dovremo attendere la comunicazione dell’operatore che ci comunica la cancellazione del viaggio. La Legge non definisce i termini per l’emissione del rimborso /voucher ma per analogia si dovrebbe ritenere applicabile lo stesso termine previsto nel primo caso.

Condividi su: