Un amico giorni fa mi ha detto: “il 3 maggio apriranno tutto perché secondo la Costituzione finisce il tempo massimo della durata dello stato di emergenza”.
Ma la Costituzione non prevede in verità alcun articolo a disciplinare lo “stato di emergenza o d’eccezione” per situazioni interne che non si riferiscono all’emergenza bellica internazionale (art. 78 Cost. Stato di Guerra). Peraltro, i lavori dell’Assemblea Costituente testimoniano che la questione fu oggetto di discussione ma -fortunatamente- non trovò seguito. Ci fu chi argomentò come la sospensione delle Libertà Costituzionali in altre situazioni sarebbe equivalsa a sospendere la stessa idea di democrazia.
La decretazione di urgenza COVID dell’esecutivo si fonda sulla Legge 225 /1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile che all’art. 5 comma 1 bis prevede che “la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni, prorogabile ancora per non più di ulteriori 180 giorni”.
Quindi considerato che in Italia il Presidente Conte ha dichiarato lo stato di emergenza il giorno dopo l’annuncio del 30.1.2020 dell’O.M.S di “emergenza sanitaria globale”, potremmo averne ancora per un bel po’…
Mi rassicura però che nella gestione di questa emergenza sono stati messi in campo strumenti di soft law e in particolare la cd. moral suasion. Si è fatto leva cioè sulla forza morale della democrazia, che non è solo il diritto di avere diritti ma, in virtù del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione, è anche il dovere di avere doveri.
Buon 25 aprile a tutti