La Cassazione si esprime in relazione al tema della rinegoziazione obbligatoria dei rapporti contrattuali interessati dalla sopravvenienza da virus pandemico.
Vengono delineate le basi giuridiche del dovere di rinegoziazione in capo ai contraenti. La Cassazione si spinge ad affrontare il problema di stabilire l’oggetto di tale dovere e specifica che esso consiste nella cooperazione del contraente avvantaggiato dalla sopravvenienza che deve impegnarsi conducendo trattative in modo costruttivo per consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni dell’adeguamento del contratto.
Viene affrontato anche il ruolo del Giudice a fronte della rinegoziazione non effettuata o fallita, il quale si sostituirà alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione non concluso e determinando la modifica dell’originario contratto.
Per approfondire ecco il link : http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf