REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Presidente -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -
Dott. VELLA Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21317-2019 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GUGLIELMO GULOTTA, CATERINA BELLETTI;
- ricorrente -
contro
FRANCAVILLA ANNA CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO GIUNCHI, ILARIA MARTINIS;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 288/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE. avverso la sentenza n. 288/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
- che è proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza del 7 maggio 2019, n. 288, con la quale la Corte d'appello di Trieste, in controversia relativa alla separazione personale tra l'odierno ricorrente e la moglie, ha rigettato le doglianze proposte dal medesimo avverso la sentenza di primo grado;
- che l'intimata si difende con controricorso, depositando memoria.
- che i motivi vanno come di seguito riassunti:
1) omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo all'addebito della separazione al marito, confermato dalla corte territoriale, la quale ha omesso di valutare il passaggio della espletata c.t.u., secondo cui i figli hanno personalità armoniche, tanto da permettere l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei medesimi, pur conviventi con la madre;
2) omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo all'addebito della separazione al marito, confermato dalla corte territoriale, anche sull'inesatto presupposto che la relazione extraconiugale del marito sia stata causalmente influente ai fini della cessazione della comunione di vita tra i coniugi, come sarebbe emerso da un migliore apprezzamento delle risultanze di causa;
3) violazione o falsa applicazione dell'art. 337 -ter c.c., con riguardo all'assegno in favore della prole, senza considerare che il tenore di vita antefatto è un mero principio tendenziale e che il ricorrente non gode più delle precedenti disponibilità economiche, come emerge dagli atti di causa;
4) violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.c., comma 1, (rectius c.p.c., come agevolmente desumibile dal contenuto del motivo), con riguardo all'assegno in favore della moglie, confermato nella misura di Euro 1.000,00 mensili, con superficiale valutazione delle risultanze di causa, non essendo oltretutto, a differenza di quanto opinato dalla sentenza impugnata, la controparte laureata in farmacia, ma in lingue ed avendo sempre rifiutato i lavori propostile dal marito;
5) violazione o falsa applicazione dell'art. 156 c.c., comma 1, essendosi la corte territoriale limitata ad affermare che la moglie ha redditi assai modesti, trascurando però che ha diverse entrate e che, comunque, l'assegno di mantenimento nella separazione -contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale - non mira a mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma assicura solo un contributo al coniuge economicamente più debole, sempre che, però, lo stesso si sia attivato per la ricerca di un lavoro, e non sia invece rimasto al riguardo del tutto inerte, sempre rifiutando, come nella specie, le molteplici possibilità lavorative proposte dal marito; in tal modo, la moglie ha aggravato ingiustificatamente la posizione debitoria del ricorrente;
- che la corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) va confermato l'addebito della crisi coniugale al marito, in ragione della condotta del medesimo, risultante da documenti e dalle deposizioni testimoniali raccolte, anche nel corso del procedimento penale a suo carico, nonchè in relazione alla relazione extraconiugale, causa del deterioramento dei reciproci rapporti; b) la comparazione dei redditi e del patrimonio delle parti mostra un elevato dislivello a favore del marito, onde su tale base è stato correttamente determinato dal tribunale l'assegno di mantenimento in favore dei due figli in Euro 650,00 mensili ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie; c) quanto all'assegno in favore della moglie per Euro 1.000,00, le sue attitudini lavorative vanno ricondotte alla laurea in farmacia, ma il profilo individuale dell'avente diritto non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate, non potendosi pretendere che "una donna quarantottenne, laureata, che aveva goduto di un livello di vita invidiabile", poi "sia condannata al banco di mescita o al badantato";
- che, ciò posto, i primi due motivi - i quali possono essere congiuntamente trattati, presentando il medesimo vizio - sono inammissibili;
- che, invero, con riguardo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, n. 1, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012, si è da tempo chiarito da questa Corte come la nuova previsione contempli un vizio della sentenza diverso da quelli afferenti alla motivazione, e che si traduca nell'omesso esame di un fatto materiale, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo (cfr., per tutte, Cass. s.u. n. 8053/2014);
- che, nella specie, la corte del merito, con amplia argomentazione, ha dato conto delle conclusioni raggiunte, in particolare quanto all'addebito della separazione al marito: da essa, invero, fondato su due evenienze del tutto in linea con i principi dettati da questa Corte in ordine alle ragioni che possono fondare tale pronuncia;
- che il terzo motivo è del pari inammissibile, in quanto esso, pur sotto l'egida del vizio di violazione di legge, prospetta invece, nella realtà, una diversa valutazione delle risultanze di causa, riservate all'apprezzamento del giudice del merito; onde le doglianze relative alla presunta diversa portata dei documenti si risolve in un sindacato di fatto circa l'esito della valutazione probatoria;
- che il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto censurano sotto diversi profili la determinazione della misura dell'assegno in favore della moglie, sono manifestamente fondati;
- che, invero, nel ragionamento esposto in sentenza dalla corte territoriale, essa: afferma l'irrilevanza della ricerca di un lavoro, quale fonte di reddito; anzi, dà piena giustificazione al rifiuto di impiego, quando non fosse esattamente adeguato al titolo di studio ed alle aspirazioni individuali del coniuge che reclami l'assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge separato; afferma, quindi, che "il profilo individuale... non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate", affermando il diritto del coniuge richiedente a rifiutare ogni lavoro, in quanto "non ogni proposta può ritenersi pertinente ed adeguata"; mostra di ritenere svilente che una persona laureata, in precedenza avendo "goduto di un livello di vita invidiabile", in seguito possa essere "condannata al banco di mescita o al badantato";
- che in tal modo, la corte territoriale si pone manifestamente in contrasto con il disposto dell'art. 156 c.c., come interpretato da questa Corte: invero, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale; donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione (cfr., fra le altre, Cass. 19 giugno 2019, n. 16405; Cass. 9 marzo 2018, n. 5817; Cass. 13 gennaio 2017, n. 789; Cass. 13 gennaio 2017, n. 789);
- che la corte territoriale non menziona le concrete, singole attività lavorative eventualmente reperite dalla richiedente l'assegno, che non vengono precisate, al pari di quelle eventualmente oggetto dell'attività di ricerca di un lavoro in suo favore svolta dal marito, limitandosi la corte ad affermare il diritto di non reperire alcuna attività lavorativa reputata inferiore, senza però affermare di avere valutato gli impieghi effettivamente reperiti o proposti, al fine di poterne fondatamente affermare, all'esito della valutazione dei medesimi, la reale inadeguatezza e inaccettabilità per la richiedente;
- che l'impugnata sentenza ha confermato il diritto al mantenimento, quindi, sulla base di rilievi del tutto astratti, giungendo a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona; mentre, al contrario, ha omesso di porre la propria attenzione sugli elementi rilevanti, come l'essere o no la coniuge in grado di procurarsi redditi adeguati, l'esistenza o no di proposte di lavoro, l'eventuale rifiuto immotivato di accettarle o comunque, l'attivazione concreta alla ricerca di una occupazione lavorativa: essa non si cala nel contesto concreto, al contrario essendo all'uopo necessario compiere una valutazione specifica delle proposte e dei lavori ricercati o reperiti, nonchè della raggiunta prova del diritto a non compierli e delle ragioni di ciò;
- che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla corte del merito, in diversa composizione, affinchè proceda agli accertamenti necessari alla corretta applicazione dei principi esposti.
La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021